Relazione del Ministero sull’amministrazione della giustizia anno 2013 - inaugurazione Anno Giudiziario 2014
Organismi di conciliazione ed enti di formazione
L'art. 84 della legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, ha modificato il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, reintroducendo l'obbligatorietà del procedimento di mediazione nell'ambito di una rilevante serie di controversie civili; ciò in attuazione del dettato della sentenza 24 ottobre 2012, n. 272 della Corte Costituzionale.
Il procedimento di mediazione e conciliazione è stato dal legislatore nuovamente ritenuto, dunque, un fondamentale strumento di deflazione del contenzioso civile, volto a incrementare l'efficienza del sistema giudiziario che costituisce, come noto, uno degli elementi sui quali si misura la funzionalità del sistema economico nonché l'affidabilità internazionale del nostro Paese.
Il Ministro della giustizia ha fortemente avvertito come la reintroduzione di tale istituto nel nostro sistema rappresenti una grande opportunità per una seria e incisiva riduzione del contenzioso civile. L'istituto della mediazione non deve costituire un vuoto ed oneroso adempimento burocratico, una mera condizione di procedibilità prima di potersi rivolgere al giudice. Al contrario, l'istituto, attesa la sua strettissima correlazione con l'attività giurisdizionale, deve rappresentare un effettivo momento di composizione delle possibili future controversie giudiziarie.
In tale visione, l'azione delle articolazioni ministeriali competenti si è indirizzata - ed è tuttora fortemente impegnata - a offrire massima credibilità all'istituto della mediazione e a creare quindi le condizioni per cui i cittadini possano rivolgersi all'organismo di mediazione con la massima fiducia.
In particolare, si ritiene prioritario che il procedimento di mediazione si svolga in maniera tale da assicurare ai cittadini che debbano o intendano avvalersene un elevato livello di preparazione professionale dei mediatori; che sia assicurata l'effettiva imparzialità e terzietà degli organismi di mediazione e dei loro mediatori rispetto alle parti coinvolte nel procedimento.
È necessario che il Ministero, per garantire e perseguire assoluta trasparenza nel settore, vigili con rigore allo scopo di impedire, in particolare, la costituzione di rapporti di interesse, di qualunque specie o natura, tra gli organismi di mediazione ed i mediatori da una parte, e le parti che partecipano al procedimento dall'altra.
Si dovrà, infine, garantire che l'accesso al procedimento di mediazione si caratterizzi per il contenimento dei costi per i cittadini, profilo che appare oltremodo necessario nell'attuale difficile momento
economico in cui versa il Paese. Non deve, infatti, accadere che la congiuntura economica comprometta l'accesso alla tutela giuridica dei diritti che costituisce, come noto, uno dei compiti primari dello Stato.
Gli obiettivi sopra indicati rappresentano priorità operative che il Ministro della giustizia ha indicato alla articolazioni ministeriali con apposita direttiva in data 5 novembre 2013.
A tal fine, l'Ispettorato Generale del Ministero, in coordinamento con la Direzione Generale ha dato avvio sin dal novembre 2013 alle ispezioni presso gli organismi di mediazione, previste dal decreto ministeriale 180/2010 ma mai in concreto avviate.
Tale attività ispettiva è di fondamentale importanza, perché consente di affiancare all'accertamento della regolarità formale degli organismi di mediazione – attività svolta dagli uffici centrali del Ministero – anche una verifica 'in loco' delle concrete modalità di gestione del servizio di mediazione, restituendo sia ai cittadini che agli stessi enti destinatari dell'attività ispettiva, il segno tangibile della presenza e del controllo statale in tale settore.
Sempre nell'orizzonte tracciato dalla direttiva del Ministro, la Direzione Generale della Giustizia Civile ha emanato in data 27 novembre 2013 una articolata circolare proponendo la soluzione di una notevole quantità di questioni interpretative discendenti dalle modifiche introdotte mediante il c.d. "decreto del fare". E' allo studio una modifica del decreto ministeriale 180/2010, attuativo del d.lgs. 28/2010, da parte del competente Ufficio Legislativo.
Si deve, altresì, segnalare il notevole incremento dell'attività di controllo derivante dalla crescente proposizione di esposti, segno evidente della delicatezza della materia e della diffusa, avvertita esigenza di controllo e trasparenza nel settore.
E' stato avviato, anche, il processo di semplificazione e informatizzazione dell'attività attualmente svolta dagli uffici competenti, fra cui l'attuazione dell'art. 20 del d.lgs. 28/2010, che prevede la determinazione
del credito di imposta in favore dei cittadini che hanno partecipato al procedimento di mediazione, norma sino ad ora rimasta inattuata.
Anche nel 2013, intensa è stata l'attività diretta all'iscrizione, previa verifica della sussistenza dei necessari requisiti, dei vari organismi di mediazione e di formazione nei relativi elenchi.
Sono stati iscritti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2013 n. 33 nuovi organismi di mediazione.
Alla data del 7 gennaio 2013, pertanto,il numero complessivo degli organismi di mediazione è n. 1012. Sono stati iscritti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2013 n. 28 nuovi enti di formazione. Alla data del 7 gennaio, pertanto, il numero complessivo degli organismi di mediazione è n. 406.
(Pagine 139-141)