Immobili / Condominio

La proprietà di un immobile si può conseguire per acquisto derivativo (compravendita, successione, donazione etc.) e/o per acquisto originario in virtù di un possesso continuo, non contestato e ventennale che può dar luogo all'usucapione.

L'ordinamento prevede una specifica tutela avente ad oggetto gli edifici o altre cose immobili che, nei 10 anni dalla loro edificazione, per vizio del suolo o per difetto di costruzione, rovinino in tutto o in parte, oppure presentino il pericolo evidente di rovina o gravi difetti.

Le distanze tra le costruzioni vengono regolate dal codice civile e dai regolamenti comunali. In caso di inosservanza della misura indicata il proprietario danneggiato può ottenere la rimozione dell'opera e il risarcimento del danno.

A causa della vicinanza degli immobili (terreni o fabbricati), puo avvenire che fumo, calore, esalazioni, rumore, scuotimenti o altre propagazioni vengano "immessi" oltre la normale tollerabilità; in tali casi la vittima dell' immissione illecita può ottenere specifica tutela. 

Si possono verificare infiltrazioni, che provengono da strutture comuni dell’edificio, o che sono conseguenti alla scoperta di vizi o carenze costruttive originarie, imputabili alla società costruttrice dell'immobile, che pertanto potrà essere tenuta a risarcire i danni causati.

In un condominio è spesso annessa l'installazione stabile di un impianto di riscaldamento. La tubazione del riscaldamento è di proprietà comune non solo nelle parti che provengono dall'impianto centrale ma anche, in un condominio a più piani, nel tratto che percorre il piano stesso.

L'ultimo piano di un edificio può essere copertura del fabbricato ed esercita l'indefettibile funzione primaria di protezione dell'edificio stesso. Il lastrico solare può essere oggetto di proprietà comune dei diversi condomini oppure di proprietà di un singolo condomino.

Le caratteristiche delle unità immobiliari esistenti possono essere rappresentate in termini numerici dalle tabelle millesimali. La loro formazione è intesa a fissare i parametri fondamentali per la ripartizione delle spese condominiali e per individuare le rappresentanze degli interessi ai fini delle maggioranze assembleari. 

Difatti, l'assemblea dei condomini e' l'organo deliberativo del condominio. Di regola per le decisioni dell'assemblea è necessaria la maggioranza semplice

L 'organo esecutivo del condominio è l'amministratore. Egli cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei condomini, la rappresenta  e garantisce il rispetto di quanto disposto con il regolamento di condominio.....

 

Testamento - Contratto di mantenimento - Azione di riduzione - Titoli di proprietà

Vizi - Diminuzione valore - Responsabilità impresa costruttrice e Società Cooperativa

Scioglimento comunione beni - documentazione necessaria - inammissibilità (Avv. Rosalia Pacifico)

Luce e vedute - Emulazione - Differenzea e presupposti

Compravendita e simulazione - Validità e oneri probatori