Mediazione/Conciliazione: Le previsioni normative

Mediazione/Conciliazione: Le previsioni normative italiane prima del Decreto Legislativo n.28 del 4 marzo 2010, dei successivi decreti attuativi e modifiche

- Pur in assenza di una definizione di mediazione, nell'ordinamento giuridico italiano si reperisce una sua prima espressa previsione nel procedimento penale minorile agli artt. 9, 27 e 28 del -DPR n.448/88-. Più precisamente ai sensi dell’art.9 DPR 22 settembre 1988 n.448: "Il Pubblico Ministero e il Giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne, al fine di accertarne l’imputabilità, il grado di responsabilità e valutare la rilevanza sociale del fatto": in quest’ambito si può ritenere che la risposta del minore alla proposta di incontro con la vittima e la sua capacità di prendere coscienza del significato della propria condotta possono fornire indicazioni utili sul grado della sua consapevolezza. In questa fase, l’attività mediatoria, riveste carattere di immediatezza rispetto al reato. L’intervento di mediazione presuppone: 1.l’ammissione di responsabilità del minore di fronte al P.M. o l’esistenza di una situazione obiettiva da cui si desume chiaramente la responsabilità del minore (sorpresa in flagranza di reato…), 2.l’assenso del minore e degli esercenti la potestà genitoriale, 3. l’assenso della parte offesa". Ancora ai sensi dell’art. 27 DPR 22 settembre 1988 n.448:"1.Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto o l’occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al Giudice la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l’ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne. 2.Sulla richiesta il Giudice provvede in camera di consiglio sentiti il minorenne e l’esercente la potestà dei genitori, nonché la persona offesa dal reato. Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero. 3.Contro la sentenza possono proporre appello il minorenne, e il procuratore generale presso la Corte d’Appello. La Corte di Appello decide con le forme previste dall’art. 127 del codice di procedura penale e, se non conferma la sentenza, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero"; ed infine ai sensi dell’art. 28 DPR 22 settembre 1988 n.448 : "1. Il Giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all’esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni, negli altri casi, per un periodo non superiore a un’anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione. 2. Con l’ordinanza di sospensione il Giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il Giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato. 3. Contro l’ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore. 4. La sospensione non può essere disposta se l’imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato. 5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte".

Con intenti similari la mediazione è stata poi attivata anche nell’ambito dell’applicazione delle sanzioni sostitutive previste dall’art. 32/II del D.P.R. 448/88, o in fase d’esecuzione penale, e nello stesso ambito di applicazione delle misure alternative alla detenzione disciplinate dall’art. 47 comma 7 della -Legge26 luglio 1975 n.354- (14), in virtù della previsione che tra le prescrizioni cui sottoporre l’affidato adulto vi è anche che egli "...si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato…".

Ma il primo formale riconoscimento alla mediazione può dirsi giunto in realtà con le disposizioni di cui all’art. 29 comma 4 del -Decreto Legislativo 28 agosto 2000 n. 274 "Disposizioni sulla competenza penale del Giudice di Pace"-(15), che prevede infatti che "Il Giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuova la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il Giudice può rinviare l’udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell’attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio…".

Queste avanzate disposizioni hanno così consentito l’approfondimento e l’affermazione a livello esperienziale di un nuovo modello di giustizia, quella riparativa, e quindi anche la creazione e la diffusione sul territorio di Uffici di Mediazione penale per i minorenni, che hanno dato luogo, in più regioni italiane, a realtà particolarmente positive.

Contestualmente, seppur sempre e solo a livello pratico e teoretico, si sono sviluppate, anche in Italia, azioni, studi e professionalità in materia familiare, nell’auspicio, per lo più disatteso, dell'elaborazione anche di una normativa specifica, che solo recentemente è giunta a compimento, peraltro senza particolare incisività.

Difatti per anni si è dibattuto in tal senso sul progetto che è stato definitivamente approvato il 24 gennaio 2006 dal Parlamento Italiano, e molteplici esponenti di professionalità ed istituzioni, a vario titolo coinvolte nelle dinamiche dei conflitti familiari, hanno ripetutamente evidenziato i pericoli di una riforma, oltre che contraddittoria e generica, destinata ad incrementare i conflitti e soprattutto la loro "risoluzione" giudiziale.

La disciplina conseguentemente formulata e introdotta ha riscritto gli -artt. 155, 155-bis, 155-ter, 155-quater, 155-quinques e 155-sexies c.c.-, ma solo in quest'ultimo articolo (art.155-sexies) ed all’ultimo comma, quasi a voler sottolineare la residualità e la scarsa rilevanza dell’intervento mediativo, viene previsto che qualora ne ravvisi l’opportunità, il Giudice, sentite le parti ed ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti riguardo ai figli, per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.

Per numerosi anni e molteplici aspetti è così rimasto un vuoto normativo, in considerazione del quale, e tenuto conto della altrettanto fervida esperienza e ben più organica disciplina della conciliazione commerciale, spesso il termine "mediation" in Italia è stato  accomunato a quello di "conciliazione", nonostante quest’ultima venga per alcuni aspetti considerata il prodotto finale della mediazione, per cui spesso viene utilizzato il termine di mediazione conciliativa.

Con riferimento a questa accezione, possono difatti essere annoverati numerosi provvedimenti legislativi che prevedono attività, più correttamente da denominarsi conciliazione, dirette a favorire strumenti di composizione stragiudiziale delle controversie, tanto nel settore pubblico che in quello privato.

Così nell’anno 2001 sono stati istruiti alcuni procedimenti comunitari d’infrazione contro l’Italia, non essendo stati attuati strumenti di definizione alternativa delle vertenze nel campo degli appalti pubblici, dei servizi pubblici e della tutela del consumatore.

Pertanto può concludersi che in realtà, escluse le procedure regolamentate nel campo del diritto del lavoro pubblico e privato, deve darsi atto che, nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano, solo con estrema lentezza si è proceduto e all'elaborazione e alla previsione di vere e proprie categorie e procedure, in tema di mediazione e conciliazione. Avv. Rosalia Pacifico

Riferimenti normativi: conciliazione giudiziale, art. 198 e sgg. c.p.c.:conciliazione per documenti contabili , artt. 320 e 322 c.p.c.:conciliazioni in sede contenziosa e non, art. 350, c.p.c.: conciliazione alla trattazione dell’appello, artt. 410 e sgg c.p.c.: conciliazione delle controversie di lavoro, art. 652 c.p.c.: conciliazione nel giudizio di opposizione, artt. 708 e 711 c.p.c.. conciliazione nella separazione, art. 68 disp. att. c.p.c.: istanza di conciliazione in sede non contenziosa art.88 disp. att. c.p.c.: processo verbale di avvenuta conciliazione, art. 147 disp. att. c.p.c.: conciliazione in materia di previdenza e assistenza, legge n.898/70, art.4: scioglimento del matrimonio, legge n.392/78, artt. 43-44-45: locazione di immobili urbani, legge n.203/82, art.46:controversie agrarie, legge n.108/90, art. 5: licenziamenti individuali, legge 146/90, artt 8 e 13: diritto di sciopero, d.lgs. n.546/92, art.48: contenzioso tributario (commissioni provinciali tributarie), d.lgs n.29/93, art. 69-bis:pubblico impiego (ufficio provinciale del lavoro), legge n.109/94, artt. 31bis: riserve ai documenti contabili dei lavori pubblici (PA), Regolamento di conciliazione e arbitrato Telecom, Accordo ABI- Ombudsman Bancario15 aprile 1993/ 01 dicembre 1998, Legge nE481/95 istitutiva dell'Autorità dei Servizi Pubblici, Legge n.580/93: prevede la facoltà per le Camere di Commercio di istituire commissioni conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e imprese/consumatori, Legge n.481/95: stabilisce criteri, condizioni e modalità per espletare le procedure di conciliazione presso le Autorità per controversie tra utenti e soggetti esercenti, Legge n.192/98: tentativo obbligatorio e pregiudiziale per le controversie in tema di contratti di subfornitura, Legge n.281/98: prevede la facoltà di attivare la procedura da parte delle associazioni a tutela dei consumatori/utenti, Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n.5:definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’art 12 della legge 3 ottobre 2001, n.366, come successivamente aggiornato e rettificato, Legge 6 maggio 2004, n.129: disciplina dell’affiliazione commerciale – Decreto 23 luglio 2004, n.222: Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione nonché di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5, Decreto 23 luglio 2004, n.223, Regolamento recante approvazione delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione a norma dell’articolo 39 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5, Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 e annesso Regolamento dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, per l'accesso al servizio di soluzione delle liti in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.