• Ascolto
    Ascolto

    "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale." art. 2 Cost.

  • Informazione
    Informazione

    "[I]Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. [II] La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. [III] Sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. [IV] La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari." art.24 Cost.

  • Consulenza
    Consulenza

    "[I] La giustizia è amministrata in nome del popolo. [II] I giudici sono soggetti soltanto alla legge." art.101 Cost.
    "[I] Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge." art.23 Cost.

  • Assistenza
    Assistenza

    "[I]Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. [II] È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese." art.3 Cost.

Tutela Legale

La figura dell’AVVOCATO è il ruolo cardine della disciplina stabilita agli artt.24 e 111 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Art. 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti o interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi statuti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art.111. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova...Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati... 

 

“Una rivoluzione non violenta non consiste nel non prendere il potere.
E’ una trasformazione delle relazioni che si conclude con un trasferimento pacifico dei poteri”  
M.Gandhi

 

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